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giovedì, Maggio 28, 2026

Entra in vigore il regolamento Europeo nr. 1907/2006 del 18 dicembre 2006

Il mercato dell’antincendio sta per entrare nelle ultime fasi prima dell’entrata in vigore finale del regolamento europeo che, ormai 20 anni fa, stilava le regole per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), tra cui ricadono anche gli additivi contenuti nelle schiume utilizzate in alcune tipologie di estintori e di impianti di spegnimento antincendio.

Regolamento europeo 1907/2006
⬇️Download


Il suddetto regolamento è stato più volte modificato e integrato dai seguenti provvedimenti:

  • Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 ⬇️Download
  • Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione del 19 settembre 2024 ⬇️Download
  • Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione del 2 ottobre 2025 ⬇️Download
Per quanto riguarda i soli estintori, le date più significative sono:
  • 23 ottobre 2026 termine ultimo per l’immissione sul mercato (intesa come prima commercializzazione) e la ricarica di estintori con schiume antincendio con una concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l
  • 31 dicembre 2030 non sarà più possibile utilizzare gli estintori con schiume antincendio con una concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l
Per quanto riguarda gli impianti di estinzione, le date più significative sono:
  • 23 ottobre 2030* termine ultimo per l’immissione sul mercato (intesa come prima commercializzazione) e per l’utilizzo di schiume antincendio con una concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l. (*23 ottobre 2035 per stabilimenti soggetti alla Direttiva 2012/18/UE “Seveso” e altri casi particolari)

I consigli di Associazione M.A.I.A. per le aziende di manutenzione antincendio

  1. durante le visite di manutenzione verificare e registrare la presenza di agenti schiumogeni contenenti PFAS e richiedere all’utilizzatore la documentazione relativa alle concentrazioni di agenti chimici pericolosi negli schiumogeni  utilizzati
  2. richiedere all’utilizzatore o al produttore dei materiali già in uso la documentazione relativa alle concentrazioni di agenti chimici pericolosi e indicazioni sulla tipologia di schiumogeno impiegato
  3. fornire indicazioni chiare al cliente sui tempi entro i quali sarà necessario sostituire i materiali non più conformi
  4. garantire lo smaltimento appropriato delle schiume contenenti PFAS, dei serbatoi, dell’acqua utilizzata per il lavaggio e di tutta l’attrezzatura contaminata.

I consigli di Associazione M.A.I.A. per le aziende utilizzatrici

  1. verificare la composizione chimica degli schiumogeni attualmente in uso, avvalendosi dei documenti e informazioni fornite dal produttore
  2. nel caso di acquisto di nuovi prodotti, orientare la scelta verso prodotti già in regola con le prescrizioni indicate nel regolamento europeo
  3. redigere un piano di gestione che indichi come pianificarne la sostituzione entro i termini previsti, la gestione dei rifiuti, le procedure di pulizia, ecc.
  4. formare il proprio personale direttamente coinvolti dall’utilizzo di questi presidi antincendio sui rischi derivanti da questi agenti chimici e a una corretta gestione dei relativi rifiuti

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Il suddetto regolamento è stato più volte modificato e integrato dai seguenti provvedimenti:

  • Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 ⬇️Download
  • Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione del 19 settembre 2024 ⬇️Download
  • Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione del 2 ottobre 2025 ⬇️Download
Per quanto riguarda i soli estintori, le date più significative sono:
  • 23 ottobre 2026 termine ultimo per l’immissione sul mercato (intesa come prima commercializzazione) e la ricarica di estintori con schiume antincendio con una concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l
  • 31 dicembre 2030 non sarà più possibile utilizzare gli estintori con schiume antincendio con una concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l
Per quanto riguarda gli impianti di estinzione, le date più significative sono:
  • 23 ottobre 2030* termine ultimo per l’immissione sul mercato (intesa come prima commercializzazione) e per l’utilizzo di schiume antincendio con una concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l. (*23 ottobre 2035 per stabilimenti soggetti alla Direttiva 2012/18/UE “Seveso” e altri casi particolari)

I consigli di Associazione M.A.I.A. per le aziende di manutenzione antincendio

  1. durante le visite di manutenzione verificare e registrare la presenza di agenti schiumogeni contenenti PFAS e richiedere all’utilizzatore la documentazione relativa alle concentrazioni di agenti chimici pericolosi negli schiumogeni  utilizzati
  2. richiedere all’utilizzatore o al produttore dei materiali già in uso la documentazione relativa alle concentrazioni di agenti chimici pericolosi e indicazioni sulla tipologia di schiumogeno impiegato
  3. fornire indicazioni chiare al cliente sui tempi entro i quali sarà necessario sostituire i materiali non più conformi
  4. garantire lo smaltimento appropriato delle schiume contenenti PFAS, dei serbatoi, dell’acqua utilizzata per il lavaggio e di tutta l’attrezzatura contaminata.

I consigli di Associazione M.A.I.A. per le aziende utilizzatrici

  1. verificare la composizione chimica degli schiumogeni attualmente in uso, avvalendosi dei documenti e informazioni fornite dal produttore
  2. nel caso di acquisto di nuovi prodotti, orientare la scelta verso prodotti già in regola con le prescrizioni indicate nel regolamento europeo
  3. redigere un piano di gestione che indichi come pianificarne la sostituzione entro i termini previsti, la gestione dei rifiuti, le procedure di pulizia, ecc.
  4. formare il proprio personale direttamente coinvolti dall’utilizzo di questi presidi antincendio sui rischi derivanti da questi agenti chimici e a una corretta gestione dei relativi rifiuti

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