Codice Deontologico

Premessa

Il presente Codice Deontologico deve essere osservato da tutti gli iscritti all’Associazione.

Il Codice indica le regole di comportamento che devono seguire gli Associati nell’esercizio della professione, comunque ispirate a principi di correttezza e professionalità.

L’appartenenza all’Associazione garantisce, quindi, sia gli iscritti sia l’utenza e la clientela all’instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto di lavoro nello spirito di una collaborazione attiva.

Il presente Codice Deontologico integra – ma non sostituisce né si pone in contrasto – con le norme di legge e/o di autoregolamentazione, vigenti a livello nazionale ed europeo, che vanno comunque osservate scrupolosamente dagli iscritti all’Associazione.

Il Codice Deontologico è vincolante per gli iscritti all’Associazione.

IL REGISTRO professionale nazionale nel rispetto dello Statuto associativo, ne garantisce e ne tutela prerogative e responsabilità.

In caso di possibile futuro contrasto o conflitto tra il presente Codice Deontologico ed una norma di legge, lo stesso sarà conseguentemente modificato per renderlo conforme alla Legge.

Il Codice Deontologico sarà periodicamente rivisto ed aggiornato, per conformarlo alle nuove normative che dovessero essere adottate, su base sia legislativa sia volontaria, a livello nazionale ed europeo.

A difesa dell’utenza, e più in generale della clientela, gli Associati M.A.I.A. s’impegnano a rispettare il Codice Deontologico, che costituisce uno strumento di garanzia per il cliente, e su cui lo stesso può fare affidamento.

Tale Codice è parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione all’Associazione M.A.I.A. e prescrive le regole che gli Associati devono rispettare per far parte dell’Associazione stessa.

I contenuti del Codice Deontologico rappresentano la base dei comportamenti individuali, che non mirano soltanto a proteggere la categoria, ma anche e soprattutto a curare la linearità e correttezza dei rapporti fra formatori, singoli o aziende, e loro clientela.

Se sempre più i manutentori antincendio dimostreranno la loro scrupolosità nei comportamenti, l’insieme dei professionisti beneficerà di maggiore credibilità e stima da parte dell’utenza e della committenza.

Titolo I
 Norme Generali

 Art. 1

Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole cui deve riferirsi il Manutentore, Assemblatore, Installatori per la  sicurezza antincendio nell’esercizio della professione, e che devono orientare le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui lo stesso si trova ad operare .

Il rispetto del Codice è vincolante nell’esercizio della professione da parte degli iscritti all’Associazione M.A.I.A.

Art. 2

Il Codice Deontologico impegna tutti i formatori e le aziende associate alla sua conoscenza comprensione e diffusione, nonché all’aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme di esercizio della professione.

L’inosservanza dei principi e delle norme del Codice, l’ignoranza delle medesime ed ogni azione non consona al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste dallo Statuto associativo.

 Art. 3

La professione e l’attività si fondano sul valore, l’irripetibilità, l’unicità, la dignità e il rispetto dei diritti delle persone, nonché sull’affermazione della libertà, dell’uguaglianza, della socialità, della solidarietà e della partecipazione, valorizzando l’autonomia, la soggettività, le risorse proprie e l’assunzione di responsabilità.

Il manutentore della sicurezza antincendio si pone al servizio delle persone, dei gruppi, delle comunità, delle aziende, dei lavoratori e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo di crescita, attraverso la formazione della cultura della sicurezza sul lavoro.

 Art. 4

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Socio non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti ed è consapevole della responsabilità sociale che, nell’esercizio della sua azione, può intervenire nella vita degli altri.

L’Associato è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

L’attività nell’ambito della sicurezza sul lavoro si basa sull’autonomia tecnico-professionale, sulla indipendenza di giudizio, sulle conoscenze, formazione ed esperienze proprie maturate nel settore e sulla coscienza del singolo formatore, che ha il dovere di difendere la propria autonomia professionale da condizionamenti e pressioni.

 

Titolo II
Svolgimento dell’attività

Art. 5

Il Socio nell’esercizio dell’attività opera in rapporto di collaborazione professionale con aziende, imprese, associazioni, Enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo, in forma libero professionale autonoma singola, associata o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, collaboratore, consulente, ecc..

Il comportamento del Socio deve essere consono alla dignità professionale; in nessun caso abusa della sua posizione professionale.

Il Socio deve utilizzare gli strumenti di lavoro in autonomia, nel rispetto delle norme e degli obiettivi della cultura della sicurezza sul lavoro, attraverso la formazione o azioni similari e collegate, e deve adoperarsi nei diversi livelli dell’attività per far conoscere i valori, le conoscenze e le metodologie della formazione.

 Art. 6

Il Socio è obbligato alla propria formazione continua, per garantire prestazioni appropriate e di qualità all’utente e al cliente e che induca:

  • maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse all’attività da svolgere;
  • consapevolezza delle proprie dinamiche personali nelle relazioni con gli utenti ed i clienti;
  • un alto livello di competenza teorico-pratica, metodologica ed organizzativa;
  • impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell’ambito didattico e scientifico;
  • nonché nella promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.

Art. 7

Il Socio accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. Qualora necessario, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti che completano e coadiuvano l’attività.

Il Socio, in questi casi, risponde non solo per sé ma anche dei soggetti eventualmente scelti come collaboratori anch’essi obbligati ad applicare e conoscere le norme del presente Codice.

Il Socio è tenuto a far conoscere il proprio onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Le tariffe sono quelle di mercato, locale ed aziendale. Potranno essere di utile riferimento le tariffe previste dai bandi regionali del Fondo Sociale Europeo nonché quelle dei regolamenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

 Art. 8

Il Socio è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio dell’attività, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare cura ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Il Socio è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

 Art. 9

Nell’esercizio della professione e nello svolgimento dell’attività, il Socio rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Il Socio utilizza metodi e tecniche – sperimentate ed approvate dalla comunità scientifica – salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative non conformi lesive degli stessi.

In caso di conflitti di interesse tra l’utente finale ed il cliente sarà cura del Socio esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

 Art. 10

Il Socio è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina, specifica del settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Il Socio impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

 Art. 11

Il Socio accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice.

Il Socio salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

 Art. 12

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, il Socio valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.

Il Socio, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

 Art. 13

Il Socio mantiene la massima riservatezza nell’espletamento degli incarichi ricevuti ed è tenuto al segreto professionale. Non deve rivelare notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informare soggetti estranei a tale rapporto circa le prestazioni professionali effettuate, programmate o da programmare.

 Art. 14

Il Socio che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione e preparazione, e non avalla o si presta a sostenere decisioni contrarie a tali principi.

 Art. 15

Nella sua eventuale attività di docenza, di didattica e di formazione il Socio agevola e stimola nei partecipanti l’acquisizione dei principi deontologici, conformando ad essi la propria condotta professionale.

 

 TITOLO III

Rapporti con l’utenza e con la committenza

 Art. 16

Il Socio adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

 Art. 17

Il Socio stabilisce e concorda preliminarmente all’avvio  del rapporto professionale  il suo compenso .

 Art. 18

Il Socio, preliminarmente all’avvio del rapporto professionale, fornisce ai committenti o agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse.

 Art. 19

Il Socio si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale se problemi propri, conflitti personali o d’interessi, interferiscono con l’efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte.

 Art. 20

Il Socio evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la stessa attività professionale o comunque arrecare danno o nocumento all’immagine sociale della professione.

 Art. 21

Il Socio si astiene dal compiere qualsiasi atto o dal porre in essere qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, produca per lui o per soggetti terzi ed estranei al rapporto professionale indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

  

TITOLO IV
Rapporti con colleghi

 Art. 22

I rapporti fra i Soci iscritti all’Associazione devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

 Art. 23

Il Socio appoggia e sostiene i colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

 Art. 24

Il Socio si impegna a contribuire allo sviluppo della formazione, nel suo contesto, comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche, nell’ambito di specifiche azioni, convegni, meeting, riunioni, ecc. alla comunità professionale, anche al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

 Art. 25

Il Socio si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce circostanza aggravante il formulare tali giudizi negativi per sottrarre contratti o clientela ai colleghi.

Qualora ravvisi casi o venga a conoscenza di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo.

 Art. 26

Il Socio accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche competenze, Socio propone altro collega o altro professionista iscritto all’Associazione, detentori delle specifiche competenze, ovvero si può avvalere della collaborazione di altri colleghi, sempre che siano iscritti all’Associazione.

 Art. 27

Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenti pubblicamente l’Associazione, a qualsiasi titolo, il Socio è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

   

TITOLO V
Tutela della privacy

 Art. 28

Il Socio, si obbliga a ricercare, nello svolgimento della propria attività, l’equilibrio ed il contemperamento tra esigenze delle attività di informazione e comunicazione, i principi di trasparenza ed efficacia ed i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche.

 Art. 29

A tal fine garantisce che i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate e in particolare del diritto alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali.

 Art. 30

Il Socio garantisce l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali, e si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell’esercizio della propria attività.

Osserva tale obbligo anche dopo la cessazione di tale attività.

TITOLO VI
Sanzioni

 Art. 31

I comportamenti e le condotte non conformi ai contenuti del presente Codice, nonché la violazione delle norme in esso indicate comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate caso per caso, ed in relazione alla gravità accertata, dal Consiglio Direttivo.

  

TITOLO VII
 Varie e finali

 Art. 32

Gli iscritti all’Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento, si impegnano a operare in regime libera concorrenza, con la massima professionalità, lealtà e correttezza, e nel rispetto dello spirito associativo, in particolare evitando forme di millanteria, persuasione od incentivazioni verso i Clienti, committenti e utenti, che possano screditare l’Associazione stessa ed il lavoro e l’immagine degli Associati.

 Art. 33

Gli iscritti all’Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento, riconoscono l’esigenza professionale di operare sulla base di preciso mandato, definito in un contratto o lettera d’incarico, sottoscritto dal proprio cliente, committente o utente.

 Art. 34

Gli iscritti all’Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento si impegnano alla massima riservatezza ed al rispetto del segreto professionale in tutti i rapporti con i propri clienti, committenti o utenti.

 Art.  35

Il compenso deve essere proporzionale all’investimento globale del cliente, committente o utente, e comunque consono ai servizi effettivamente erogati dal Socio.

Art.  36

Tutte le Aziende o imprese aderenti all’Associazione adottano il presente codice deontologico mutuando il ruolo professionale del singolo Socio con l’organizzazione propria dell’azienda nell’organizzare la manutenzione e/o l’installazione nei settori dell’antincendio per la sicurezza.

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