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martedì, Maggio 20, 2025

Decreto Controlli – i casi della norma transitoria

Viste le numerose richieste di chiarimenti che arrivano alla Segreteria, riteniamo opportuno raccogliere qui di seguito le più frequenti domande relative ai casi della norma transitoria del D.M. 1 settembre 2021 “Controlli”.

Affrontiamo qui di seguito quelle relative alle CERTIFICAZIONI DI PARTE TERZA.

1 – Come si collocano le certificazioni di parte terza rispetto all’entrata in vigore del D.M. Controlli?

Come previsto dalla normativa ISO 17024, una professione non regolamentata può ottenere un valore aggiunto se il personale destinato all’esercizio della professione si sottopone a esami di carattere tecnico certificati da organismi di parte terza.

Fino a questo momento, quindi, essendo quella del Tecnico Manutentore Qualificato una professione non regolamentata, la certificazione di parte terza rientra attualmente nella sfera del volontario.

L’entrata in vigore del D.M. 1 settembre 2021 “Controlli”, che prevede l’istituzione della figura del Tecnico Manutentore Qualificato, rende cogente la formazione e la qualifica del TMA.

Le certificazioni di parte terza perdono quindi di valore il 25 settembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto.

2 – Vale la pena rinnovare la certificazione di parte tecnica dei propri tecnici?

La valutazione su questo aspetto deve tenere conto più delle esigenze “di mercato” rispetto a quelle normative. A livello legale un manutentore può, oggi, operare senza bisogno di alcuna certificazione fino al 25 settembre 2022, data di entrata in vigore del D.M. “Controlli”.

Qualora l’azienda ritenesse opportuno rinnovare la propria certificazione di parte terza lo può fare valutando se per le logiche di mercato attuali la può avvantaggiare in questi 10 mesi che la separano dall’entrata in vigore del Decreto.

3 – I tecnici aziendali sono già certificati con organismo di parte terza. Come trasformare il percorso già svolto ai fini dell’ottenimento della qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato?

L’azienda dovrà sottoporre all’Associazione gli attestati dei corsi svolti in passato: qualora i corsi fossero aggiornati, verranno riconosciute le ore di formazione svolte che dovranno semplicemente essere integrate fino a soddisfare le richieste del Decreto in termini di durata e contenuti del corso. Qualora i corsi svolti in passato fossero ormai obsoleti, il corso dovrà essere aggiornato oltre che integrato come da modalità che verranno pubblicate sul presente sito web.

4 – I tecnici con certificazione di parte terza potranno accedere ugualmente alla forma semplificata dell’esame con i VVF?

ATTENZIONE: fermo restando quanto già indicato al punto precedente, il possesso della certificazione di parte terza, da solo, non costituisce documentazione comprovante la conformità dei requisiti richiesti dal decreto. Infatti, la gran parte delle certificazioni emesse fino ad oggi sono state emesse prima della pubblicazione del D.M. 1 settembre 2021 e, pertanto, è altamente improbabile che i corsi svolti in precedenza abbiano trattato integralmente tutti i punti riportati nei programmi ministeriali allegati al Decreto.

Solo nel caso in cui i tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del Decreto con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, abbiano già completato la formazione in conformità ai programmi ministeriali, la prova di valutazione sarà svolta con sola prova orale.

N.B. Se la certificazione di parte terza è scaduta dal punto di vista amministrativo, non va ad annullare l’esito dell’esame sostenuto in passato e resta la possibilità di sostenere l’esame in forma ridotta.

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Affrontiamo qui di seguito quelle relative alle CERTIFICAZIONI DI PARTE TERZA.

1 – Come si collocano le certificazioni di parte terza rispetto all’entrata in vigore del D.M. Controlli?

Come previsto dalla normativa ISO 17024, una professione non regolamentata può ottenere un valore aggiunto se il personale destinato all’esercizio della professione si sottopone a esami di carattere tecnico certificati da organismi di parte terza.

Fino a questo momento, quindi, essendo quella del Tecnico Manutentore Qualificato una professione non regolamentata, la certificazione di parte terza rientra attualmente nella sfera del volontario.

L’entrata in vigore del D.M. 1 settembre 2021 “Controlli”, che prevede l’istituzione della figura del Tecnico Manutentore Qualificato, rende cogente la formazione e la qualifica del TMA.

Le certificazioni di parte terza perdono quindi di valore il 25 settembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto.

2 – Vale la pena rinnovare la certificazione di parte tecnica dei propri tecnici?

La valutazione su questo aspetto deve tenere conto più delle esigenze “di mercato” rispetto a quelle normative. A livello legale un manutentore può, oggi, operare senza bisogno di alcuna certificazione fino al 25 settembre 2022, data di entrata in vigore del D.M. “Controlli”.

Qualora l’azienda ritenesse opportuno rinnovare la propria certificazione di parte terza lo può fare valutando se per le logiche di mercato attuali la può avvantaggiare in questi 10 mesi che la separano dall’entrata in vigore del Decreto.

3 – I tecnici aziendali sono già certificati con organismo di parte terza. Come trasformare il percorso già svolto ai fini dell’ottenimento della qualifica di Tecnico Manutentore Qualificato?

L’azienda dovrà sottoporre all’Associazione gli attestati dei corsi svolti in passato: qualora i corsi fossero aggiornati, verranno riconosciute le ore di formazione svolte che dovranno semplicemente essere integrate fino a soddisfare le richieste del Decreto in termini di durata e contenuti del corso. Qualora i corsi svolti in passato fossero ormai obsoleti, il corso dovrà essere aggiornato oltre che integrato come da modalità che verranno pubblicate sul presente sito web.

4 – I tecnici con certificazione di parte terza potranno accedere ugualmente alla forma semplificata dell’esame con i VVF?

ATTENZIONE: fermo restando quanto già indicato al punto precedente, il possesso della certificazione di parte terza, da solo, non costituisce documentazione comprovante la conformità dei requisiti richiesti dal decreto. Infatti, la gran parte delle certificazioni emesse fino ad oggi sono state emesse prima della pubblicazione del D.M. 1 settembre 2021 e, pertanto, è altamente improbabile che i corsi svolti in precedenza abbiano trattato integralmente tutti i punti riportati nei programmi ministeriali allegati al Decreto.

Solo nel caso in cui i tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del Decreto con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, abbiano già completato la formazione in conformità ai programmi ministeriali, la prova di valutazione sarà svolta con sola prova orale.

N.B. Se la certificazione di parte terza è scaduta dal punto di vista amministrativo, non va ad annullare l’esito dell’esame sostenuto in passato e resta la possibilità di sostenere l’esame in forma ridotta.

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