Il mercato dell’antincendio sta per entrare nelle ultime fasi prima dell’entrata in vigore finale del regolamento europeo che, ormai 20 anni fa, stilava le regole per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), tra cui ricadono anche gli additivi contenuti nelle schiume utilizzate in alcune tipologie di estintori e di impianti di spegnimento antincendio.
Regolamento europeo 1907/2006
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Il suddetto regolamento è stato più volte modificato e integrato dai seguenti provvedimenti:
- Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 ⬇️Download
- Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione del 19 settembre 2024 ⬇️Download
- Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione del 2 ottobre 2025 ⬇️Download
- 23 ottobre 2026 termine ultimo per l’immissione sul mercato (intesa come prima commercializzazione) e la ricarica di estintori con schiume antincendio con una concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l
- 31 dicembre 2030 non sarà più possibile utilizzare gli estintori con schiume antincendio con una concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l
- 23 ottobre 2030* termine ultimo per l’immissione sul mercato (intesa come prima commercializzazione) e per l’utilizzo di schiume antincendio con una concentrazione totale di PFAS pari o superiore a 1 mg/l. (*23 ottobre 2035 per stabilimenti soggetti alla Direttiva 2012/18/UE “Seveso” e altri casi particolari)
I consigli di Associazione M.A.I.A. per le aziende di manutenzione antincendio
- durante le visite di manutenzione verificare e registrare la presenza di agenti schiumogeni contenenti PFAS e richiedere all’utilizzatore la documentazione relativa alle concentrazioni di agenti chimici pericolosi negli schiumogeni utilizzati
- richiedere all’utilizzatore o al produttore dei materiali già in uso la documentazione relativa alle concentrazioni di agenti chimici pericolosi e indicazioni sulla tipologia di schiumogeno impiegato
- fornire indicazioni chiare al cliente sui tempi entro i quali sarà necessario sostituire i materiali non più conformi
- garantire lo smaltimento appropriato delle schiume contenenti PFAS, dei serbatoi, dell’acqua utilizzata per il lavaggio e di tutta l’attrezzatura contaminata.
I consigli di Associazione M.A.I.A. per le aziende utilizzatrici
- verificare la composizione chimica degli schiumogeni attualmente in uso, avvalendosi dei documenti e informazioni fornite dal produttore
- nel caso di acquisto di nuovi prodotti, orientare la scelta verso prodotti già in regola con le prescrizioni indicate nel regolamento europeo
- redigere un piano di gestione che indichi come pianificarne la sostituzione entro i termini previsti, la gestione dei rifiuti, le procedure di pulizia, ecc.
- formare il proprio personale direttamente coinvolti dall’utilizzo di questi presidi antincendio sui rischi derivanti da questi agenti chimici e a una corretta gestione dei relativi rifiuti

