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venerdì, Novembre 22, 2024

Il Decreto MINICODICE – le principali novità

La progettazione e la realizzazione della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio e non soggetti alle autorizzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Così come il Codice Prevenzione Incendi va a regolamentare la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro ad alto e medio rischio d’incendio, e quindi nelle attività soggette alle autorizzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Decreto “Minicodice” regolamenta, con lo stesso linguaggio ma in modo più semplificato, la sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Il Decreto “Minicodice” ripende e completa quanto già riportato nel DM 10 marzo 1998 per quel che concerne i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, allineandosi ai criteri prestazionali, e non più prescrittivi, introdotti dal Codice di Prevenzione Incendi.

Quando entra in vigore?

Il Decreto Minicodice entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Quindi presumibilmente entro l’anno 2021.

Decreto “ Minicodice”, un decreto semplificato

Con un’ottica di semplificazione, il legislatore mira a proporlo come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha eccessiva “confidenza” con la progettazione della sicurezza antincendio, conservando lo stesso linguaggio e lo stesso approccio prestazionale “risk based” del Codice Prevenzione Incendi.Il Decreto “Minicodice” non stravolge quindi l’attuale DM 10 marzo 1998, ma va semplicemente a riordinarlo ricalcando in parte lo stesso schema utilizzato nel Codice di Prevenzione Incendi. In particolare specifica le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio considerando le seguenti misure:
· Compartimentazione
· Esodo
· Gestione della Sicurezza Antincendio
· Controllo dell’incendio
· Rivelazione ed allarme
· Controllo fumi e calore
· Operatività antincendio
· Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Persone con esigenze speciali

Una delle novità del Decreto Minicodice, rispetto a quanto già previsto dal DM 10 marzo 1998, è che viene data una maggiore enfasi al dovere del datore di lavoro di individuare necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.

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La progettazione e la realizzazione della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio e non soggetti alle autorizzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Così come il Codice Prevenzione Incendi va a regolamentare la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro ad alto e medio rischio d’incendio, e quindi nelle attività soggette alle autorizzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Decreto “Minicodice” regolamenta, con lo stesso linguaggio ma in modo più semplificato, la sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Il Decreto “Minicodice” ripende e completa quanto già riportato nel DM 10 marzo 1998 per quel che concerne i luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, allineandosi ai criteri prestazionali, e non più prescrittivi, introdotti dal Codice di Prevenzione Incendi.

Quando entra in vigore?

Il Decreto Minicodice entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Quindi presumibilmente entro l’anno 2021.

Decreto “ Minicodice”, un decreto semplificato

Con un’ottica di semplificazione, il legislatore mira a proporlo come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha eccessiva “confidenza” con la progettazione della sicurezza antincendio, conservando lo stesso linguaggio e lo stesso approccio prestazionale “risk based” del Codice Prevenzione Incendi.Il Decreto “Minicodice” non stravolge quindi l’attuale DM 10 marzo 1998, ma va semplicemente a riordinarlo ricalcando in parte lo stesso schema utilizzato nel Codice di Prevenzione Incendi. In particolare specifica le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio considerando le seguenti misure:
· Compartimentazione
· Esodo
· Gestione della Sicurezza Antincendio
· Controllo dell’incendio
· Rivelazione ed allarme
· Controllo fumi e calore
· Operatività antincendio
· Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Persone con esigenze speciali

Una delle novità del Decreto Minicodice, rispetto a quanto già previsto dal DM 10 marzo 1998, è che viene data una maggiore enfasi al dovere del datore di lavoro di individuare necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.

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