STATUTO ASSOCIAZIONE M.A.I.A.
ART. 1 – Costituzione
a) E’ costituita con sede legale in Cornaredo (MI) – Via Gian Battista Vico n. 29, l’Associazione M.A.I.A. (Manutentori Assemblatori Installatori Associati per la Sicurezza); è apartitica, aconfessionale, interetnica e senza finalità di lucro.
b) Opera su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea (UE).
c) Ne fanno parte le Imprese, in qualsiasi forma giuridica costituite, e le persone fisiche che svolgono attività di progettazione, assemblaggio, installazione, manutenzione, formazione e assistenza nei settori dell’Antincendio, delle Chiusure Tecniche e della sicurezza in generale.
ART. 2 – Finalità
a) Promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale prevalentemente delle Imprese associate ma anche delle imprese non associate;
b) Attivare interscambi e collaborazioni con le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Camere di Commercio e le Associazioni di categoria ed ogni Istituzione anche sovranazionale;
c) Promuovere il miglior servizio in termini di installazione, di manutenzione, di assistenza e di formazione in genere;
d) Divulgare la cultura della sicurezza, rivolgendosi agli operatori e agli utilizzatori;
e) Stimolare lo scambio di esperienze tra le Imprese associate e non e terzi, mediante incontri mirati, convegni, seminari, congressi, conferenze, iniziative di studio;
f) Partecipazione a progetti, ricerche ed ogni tipo di attività o iniziativa, anche a bando, promossi da qualsiasi Ente pubblico o privato, anche sovranazionale;
g) Fornire alle Imprese associate servizi di assistenza tecnica (consulenze e perizie), nonché manageriale e legale;
h) Collaborare con le Istituzioni anche sovranazionali, gli Enti pubblici e privati, i costruttori ed altre associazioni nell’interesse del settore;
i) Migliorare la qualificazione professionale degli operatori del settore (manutentori, assemblatori, installatori, formatori) anche attraverso un sistema di attestazione di qualificazione della professione basata sulla conformità della medesima alla normativa tecnica UNI ed a quanto previsto dall’art. 6 della Legge 14.01.2013 n.4;
j) Proporsi per la partecipazione ed interloquire con i soggetti coinvolti ad ogni livello nella produzione normativa riguardante gli interessi dell’Associazione;
k) Promuovere tra le Imprese associate e non, l’osservanza dell’etica professionale e di mercato, favorendo l’interscambio e la collaborazione fra le Imprese medesime;
l) Promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza;
m) Tutelare dovunque l’interesse e l’immagine del settore e dei propri associati;
n) L’Associazione promuove forme di garanzia a tutela degli utenti tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per i consumatori – utenti in attuazione dell’art. 27 ter del Codice del Consumo di cui al D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 e s.m.i.;
o) Tutti gli elementi informativi che presentano utilità sia per gli associati sia per i consumatori, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità sono pubblicati sul sito web dell’Associazione;
p) Le attività professionali di cui all’art. 1 sono identificate nel settore della prevenzione incendi, delle chiusure tecniche nonché della sicurezza sul lavoro per lo svolgimento dei ruoli di progettazione, assemblaggio, installazione, mantenzione e formazione;
q) Con apposito Regolamento, costituente parte integrante del presente Statuto, viene definito il sistema di attestazione, e qualificazione quali: i requisiti di iscrizione e di partecipazione all’associazione, gli standard qualitativi e di qualificazione, le garanzie fornite dall’associazione all’utente, la posizione assicurativa, la conformità alla norma tecnica UNI, nonché gli strumenti idonei per accertare l’obbligo dell’aggiornamento professionale.
ART. 3 – Associati
a) Gli Associati si dividono in Fondatori, Onorari – Sostenitori e Ordinari:
• sono Associati Fondatori coloro che sono intervenuti all’atto costitutivo dell’Associazione;
• sono Associati Onorari (senza diritto di voto nelle Assemblee, alle quali possono partecipare previo consenso e/o invito del Presidente del Consiglio Direttivo) personalità eminenti invitate ad iscriversi all’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo, adottata all’unanimità dei partecipanti al voto; il Consiglio Direttivo, con delibera all’unanimità dei partecipanti al voto, può attribuire cariche onorarie di ogni genere e decidere che un determinato Associato Onorario possa essere parte di qualsiasi organo associativo, con i medesimi diritti, obblighi e facoltà dell’Associato Ordinario, al quale è in tutto equiparato al solo fine in parola;
• sono Associati Ordinari le Imprese e le persone fisiche che operano nei settori di interesse dell’Associazione riconducibili all’Art.1 comma “c”.
Potranno accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite tutti gli Associati Ordinari tramite la loro espressione rappresentativa quale: il loro rappresentante legale pro-tempore o un socio della società (in caso di società di persone) o un dipendente da essi delegato.
b) Sono Associati dell’Associazione le imprese che presentano domanda al Presidente del Consiglio Direttivo e si impegnano ad attenersi alle norme statutarie ed all’osservanza delle deliberazioni dei competenti organi associativi; l’ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo, preso atto del parere non vincolante espresso dal Comitato di Accertamento previsto all’articolo 13, se interpellato. Gli Associati Ordinari sono tenuti a versare la quota associativa, deliberata a norma dell’art. 7, entro e non oltre il 28 Febbraio dell’anno associativo in corso. Gli Associati Ordinari saranno ammessi al voto nelle Assemblee a partire dall’anno successivo a quello della loro iscrizione. I soci ordinari, qualora ne abbiano titolo, possono iscriversi ad una o più specifiche attività professionali di cui all’art. 1 dello Statuto e del relativo Regolamento.
I soci che hanno diritto al voto in Assemblea sono tenuti:
– Al pagamento della quota associativa deliberata dagli Organi sociali;
– All’osservanza del presente Statuto:
– Al rispetto del Codice deontologico, della Carta dei Valori e del Codice Etico;
– All’osservanza delle deliberazioni e dei regolamenti emanati dagli organi sociali;
– All’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’Associazione.
ART. 4 – Perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde:
a) per recesso, con preavviso a mezzo lettera raccomandata, che non esonera l’Associato dall’adempimento completo degli impegni assunti fino alla data del recesso medesimo; gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare successivo a quello della comunicazione purché questa sia effettuata tre mesi prima della fine dell’anno in corso. In difetto, il recesso avrà effetto al termine del successivo anno solare;
b) per esclusione, a seguito di provvedimenti disciplinari ritualmente adottati secondo quanto previsto all’Art.11;
c) per cessazione dell’attività prevista dall’Art.1 comma “c”. In tal caso resta fermo l’obbligo del versamento dell’intera quota relativa all’anno associativo in corso;
d) per il mancato pagamento della quota associativa entro il 28 Febbraio dell’anno associativo in corso salvo parere contrario e motivato del Consiglio Direttivo.
Le cause di esclusione dell’associato sono constatate dal Consiglio Direttivo e, per le sue competenze esclusive, dal Collegio dei Probiviri.
L’esclusione è deliberata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo.
Nel caso di perdita di qualità di “Associato” per qualsiasi motivo, il componente espressione dell’Associato cessato, potrà continuare ad esercitare la sua funzione quale membro del Consiglio Direttivo tramite consenso a maggioranza del Consiglio Direttivo senza tener conto del voto del componente stesso. In caso contrario il Consiglio Direttivo, nel più breve tempo possibile, elegge un altro associato (o l’espressione dell’associato stesso) quale membro del Consiglio Direttivo dando priorità al primo dei non eletti durante l’ultima Assemblea che ha nominato il Consiglio Direttivo in carica.
Gli organi ricomposti come stabilito nel comma precedente, restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
ART. 5 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Tecnico;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri;
g) il Comitato di Accertamento;
Tutti gli organi dell’Associazione sono nominati dalla maggioranza degli Associati presenti in Assemblea ed aventi diritto di voto.
ART. 6 – Assemblea
a) L’Assemblea Generale degli Associati rappresenta il massimo livello della vita associativa.
b) L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un decimo degli associati in regola con i pagamenti delle quote associative. L’Assemblea delibera su tutto quanto indicato nel presente articolo, con il voto della maggioranza dei presenti o rappresentati che hanno diritto di voto.
c) L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento da un Vice Presidente o dal Consigliere del Consiglio Direttivo più anziano d’età. Il verbale verrà predisposto a cura del Presidente dell’Assemblea e sarà inviato a tutti gli associati entro 90 giorni e ratificato alla prima assemblea successiva.
d) L’essere associato o l’essere in regola con il pagamento delle quote associative è fatto accertato, dal Presidente dell’Assemblea.
e) Il diritto di voto, con il principio del voto singolo, per ogni tipo di deliberazione prevista dal presente articolo, appartiene solo agli associati in regola con le quote associative e potrà essere espresso anche per delega. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
f) Ogni associato può essere portatore, per delega scritta, del voto spettante ad un solo altro associato.
g) L’ Assemblea:
– discute e vota la relazione sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo;
– discute e vota il bilancio consuntivo proposto dal Consiglio Direttivo;
– discute e vota il programma futuro di politica associativa e il relativo bilancio di previsione come proposto dal Consiglio Direttivo;
– è fatto divieto di distribuire anche in via indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
– discute e vota ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o fatto proprio dall’Assemblea a maggioranza dei presenti;
– approva il verbale di Assemblea della precedente seduta;
– elegge e nomina gli organi associativi:
• fra i propri associati Fondatori, Ordinari e Onorari:
– il Presidente del Consiglio Direttivo;
– i membri del Consiglio Direttivo;
• fra i propri Associati Fondatori e Ordinari e/o estranei:
– i Probiviri;
– i Revisori dei Conti.
Per le modifiche dello Statuto, per lo scioglimento, estinzione, liquidazione, trasformazione dell’associazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un ottavo degli associati in regola con i pagamenti delle quote associative e la deliberazione è valida se presa da almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto al voto. Dopo la seconda sessione di voto nella quale non viene raggiunto il quorum deliberativo dei 2/3 l’Assemblea delibererà a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento da un Vice Presidente, con lettera raccomandata o altri mezzi di comunicazione quale fax, email certificata e non, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima e recante l’ordine del giorno, con indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, preventivo e la relazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può anche essere convocata su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno la metà degli Associati in regola con la quota associativa.
ART. 7 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dagli Associati Ordinari e non; viene eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri (compreso il Presidente del Consiglio Direttivo che ne è membro di diritto) stabilito dall’Assemblea stessa e comunque non inferiore a tre e non superiore ad undici.
Il Consiglio Direttivo:
a) dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti;
b) elegge uno o più Vice Presidenti al proprio interno e può conferire ad altri Consiglieri incarichi specifici;
c) nomina i componenti del Comitato di Accertamento e del Comitato Tecnico anche tra i non componenti del Consiglio Direttivo;
d) può istituire uno o più Comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenze professionali cui partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
e) si riunisce almeno due volte all’anno e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; può altresì essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri;
f) da seguito degli indirizzi indicati dall’Assemblea e dallo statuto associativo:
- promuove e coordina l’attività associativa;
- stabilisce l’ordine del giorno dell’Assemblea;
- dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- redige e, occorrendo, modifica il Regolamento di esecuzione dello Statuto. Le eventuali modifiche del Regolamento di Esecuzione dello Statuto diventano operative dopo 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle stesse agli Associati.
Gli Associati dissenzienti rispetto alle modifiche del Regolamento disposte dal Consiglio Direttivo possono, raccogliendo le firme di almeno il 50% degli associati, ottenere la convocazione dell’Assemblea Ordinaria perché deliberi sulle modifiche contestate;
g) delibera l’ammissione dei nuovi Associati sulla base del parere consultivo, ma non vincolante, del Comitato di Accertamento, se richiesto.
ART. 8 – Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea:
a) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e nei giudizi attivi e passivi;
b) rimane in carica per la durata del Consiglio Direttivo e può essere rieletto;
c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
d) su mandato del Consiglio Direttivo definisce una apposita struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati;
e) adotta ogni provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo;
f) è coadiuvato da uno o più Vice Presidenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza e/o impedimento, nell’espletamento delle proprie funzioni assumendone la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e nei giudizi attivi e passivi.
ART. 9 – Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico è l’organismo di valutazione e consulenza tecnica dell’Associazione ed ha solo natura consultiva; collabora con il Presidente ed il Consiglio Direttivo ed è costituito da un numero massimo di 10 membri anche esterni all’Associazione ed ai propri Associati. I componenti del CT sono nominati dal Consiglio Direttivo e possono essere scelti fra membri della comunità scientifica ed esponenti del settore antincendio e sicurezza, con rilevante esperienza e riconosciuta autorevolezza.
La sua istituzione ha la finalità di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi dell’Associazione con quelle dei propri Associati, individuare le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo dell’antincendio e della sicurezza ed ha seguenti attribuzioni:
– svolgere attività di supporto al Presidente del Consiglio Direttivo o al Consiglio Direttivo, al fine di assicurare la coerenza tra il mandato assembleare e la pianificazione strategica del Consiglio Direttivo;
– esprimere pareri sulla qualità e rilevanza scientifica, ed eventualmente tecnologica e industriale, dei programmi di ricerca e di altre iniziative;
– monitorare l’avanzamento e la qualità dei progetti;
– promuovere l’utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica degli associati, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l’accumulo e la diffusione di conoscenze;
– elaborare metodologie, proposte e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l’allocazione e l’uso delle risorse dell’Associazione;
– migliorare l’organizzazione e la funzionalità dell’Associazione come quella dei propri Associati per la loro sicurezza, quella delle persone e dell’ambiente.
– esprimere pareri su eventuali altre questioni proposte.
ART. 10 – Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti svolge compiti di controllo dell’amministrazione dell’Associazione, della regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari secondo i fini associativi.
Il Revisore dei Conti:
a) resta in carica tre anni ed è rieleggibile, può essere anche una persona estranea all’Associazione, scelta in ragione di specifiche professionalità, ma non necessariamente iscritte al Registro dei Revisori Legali dei Conti;
b) riferisce al Consiglio Direttivo e all’Assemblea mediante relazioni che devono accompagnare i bilanci preventivi e consuntivi ed ogniqualvolta sia ritenuto necessario per il corretto andamento della gestione amministrativa.
ART. 11 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’organo disciplinare per le ipotesi di violazione delle norme statutarie e comportamentali. È quindi competente, in unica e definitiva istanza, a dirimere le controversie tra associati e tra associati ed Associazione circa gli inadempimenti delle norme statutarie; è altresì competente a sanzionare atti e fatti comunque incompatibili con i fini istituzionali associativi.
Il Collegio dei Probiviri:
a) viene eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili;
b) è composto da tre membri; del Collegio possono fare parte anche persone estranee all’Associazione, scelte in ragione di specifiche professionalità;
c) su ricorso di almeno un associato (ricorso che deve essere presentato entro trenta giorni dalla conoscenza dai fatti in contestazione), svolta la necessaria istruttoria per l’accertamento degli addebiti e sentiti personalmente gli inquisiti, ha facoltà di adottare, oltre a provvedimenti istruttori, i seguenti provvedimenti motivati immediatamente esecutivi, che devono essere comunicati alle parti a cura del Presidente del Collegio:
– richiamo ufficiale, consistente nel richiamo all’ordine in via formale, con lettera raccomandata;
– temporanea esclusione dall’attività associativa per una durata massima di sei mesi, fermi restando gli obblighi associativi;
– espulsione, per gravi motivi comportamentali contrari agli interessi dell’Associazione e ai suoi fini istituzionali.
Il Collegio decide secondo equità e senza alcuna formalità. Di ogni attività del Collegio è redatto, a cura dello stesso Collegio, processo verbale.
La procedura probivirale è, nel dettaglio, delegata ad un regolamento predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, che ha la potestà di modificarlo in ogni momento e modo che sarà ritenuto dal Consiglio Direttivo medesimo opportuno od utile.
ART. 12 – Comitato di Accertamento
Il Comitato di Accertamento ha il compito, quando richiesto dal Consiglio Direttivo, di raccogliere le informazioni e la documentazione prevista per le Imprese che chiedono l’ammissione all’Associazione; tale documentazione va presentata al Consiglio Direttivo, corredate dal parere espresso sulla idoneità o meno.
È composto da almeno due delegati nominati dal Consiglio Direttivo che restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo.
ART. 13 – Gratuità delle prestazioni
Le prestazioni del Presidente e dei componenti, anche non Associati, degli altri Organi Associativi sono gratuite, salvo il rimborso delle spese riconducibili all’espletamento del proprio incarico.
Eventuali incarichi o prestazioni professionali svolte in favore dell’Associazione dai soggetti nominati nel comma precedente, non riconducibili all’incarico associativo ricoperto, daranno diritto alla remunerazione secondo le consuetudini di mercato se espressamente autorizzate e previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne determinerà il compenso e le modalità di erogazione.
ART. 14 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote associative;
b) risorse derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) Liberalità di persone fisiche e/o giuridiche che condividono i principi e le
finalità della nostra Associazione e che, pertanto, intendono sostenerne le attività;
d) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività diverse anche commerciali al solo fine di sostenere l’atto associativo;
g) ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo associativo.
ART. 15 – Regolamento
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, ha potestà regolamentare.
La potestà regolamentare del Consiglio Direttivo consiste nel potere di predisporre, adottare e modificare in ogni tempo, un regolamento che disciplini la vita associativa, i meccanismi associativi e il funzionamento degli organi associativi, per quanto non contemplato nel presente statuto.
ART. 16 – Registro Professionale Nazionale
Viene istituito il Registro Professionale Nazionale M.A.I.A. aggiornato annualmente, pubblicato sul sito web dell’Associazione ed inviato alle autorità competenti.
a) Per poter essere iscritti nel Registro devono essere osservate le procedure previste dall’apposito Regolamento. Tutti gli iscritti nel Registro Professionale Nazionale verranno identificati con un numero personale di iscrizione e la rispettiva attività professionale.
b) Possono iscriversi al Registro tutti i soci di cui all’art. 3 nonché tutti i dipendenti ed o collaboratori, a qualsiasi titolo, delle aziende associate che frequentino gli appositi corsi formativi previsti dall’Associazione M.A.I.A. secondo le procedure previste nell’apposito Regolamento.
c) Tutti gli iscritti nel Registro delle attività Professionali sono tenuti a rispettare, nell’esercizio delle proprie attività, ai fini del mantenimento dell’iscrizione al Registro gli standard qualitativi e di qualificazione professionali definiti dall’Associazione M.A.I.A.
ART. 17 – Durata e scioglimento dell’Associazione
L’Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.
In tale sede l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori.
Eventuali saldi attivi saranno devoluti ad Associazioni di volontariato, come delibererà l’Assemblea stessa, salve diverse prescrizioni di Legge.
ART. 18 – Esercizi associativi
Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 19 – Rinvio al Codice Civile
Per tutto quanto qui non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile sulle Associazioni di diritto privato (art. 36 e segg. C.C.).
Milano, 27 ottobre 2016
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