
Decreto ControlliDM 1 settembre 2021
Il Decreto Controlli rappresenta un freno ai manutentori improvvisati e alla mala-manutenzione perché la professione del Tecnico Manutentore Antincendio diventa finalmente una professione regolamentata. Associazione M.A.I.A., attraverso il Presidente e i Consiglieri delegati, prende parte ai lavori dell’Osservatorio, organo istituito nell’ambito della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del C.N.VV.F., con l’obiettivo di rappresentare gli interessi degli associati e del mercato della manutenzione antincendio. I docenti di Associazione M.A.I.A., inoltre, prestano la loro consulenza a nome dell’Associazione per l’attività dei Gruppi di Lavoro istituiti dal Ministero per lo sviluppo dei test e dei programmi d’esame in vista dell’entrata in vigore dell’art. 4 del Decreto Controlli.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 – DOWNLOAD
- Circolare Ministero dell’Interno 6/10/2021 – DOWNLOAD CIRCOLARE – Appendice I – Appendice II – Appendice III
- Circolare del Ministero dell’Interno del 07/11/2022 – DOWNLOAD
- Decreto del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2022 – DOWNLOAD
- Circolare Ministero dell’Interno 13/03/2023 – DOWNLOAD
- Decreto del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2023 – DOWNLOAD
- Decreto del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2024 – DOWNLOAD
- Circolare del Ministero dell’Interno del 3/12/2024 – DOWNLOAD
- Circolare del Ministero dell’Interno del 3/02/2025 – DOWNLOAD
INFORMAZIONI GENERALI
Quali sono le principali novità introdotte dal DM 1 settembre 2021?
Il cosiddetto Decreto Controlli definisce i criteri generali per il controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, nel farlo istituisce per la prima volta in Italia la figura del Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato, rendendola una professione regolamentata.
Quali sono gli ambiti di applicabilità del DM 1 settembre 2021?
Si applica a tutti i luoghi di lavoro e riguarda tutte le operazioni di controllo periodico e manutenzione ordinaria degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo la regola dell’arte, così come definita dalle norme tecniche di manutenzione emanate dagli organismi di normazione nazionali (UNI), in esso citate.
Chi è il Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato e quali sono le sue responsabilità?
Persona fisica in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali definiti nell’Allegato II del Decreto: requisiti conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Il Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo la regola dell’arte definita dalle norme tecniche di manutenzione.
Il Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato ha l’obbligo di mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
Per quali mansioni d’ora in poi è necessario che il tecnico abbia ottenuto la Qualifica?
Tutti i tecnici che svolgono attività di manutenzione ordinaria su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, per poter proseguire la propria attività dopo la data di entrata in vigore del DM 1 settembre 2021, devono aver ottenuto la Qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio da parte del C.N.VV.F.
Ad oggi, non è invece necessaria alcuna qualifica personale per le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria dei presidii antincendio, per le quali è invece necessario che l’azienda abbia specifici requisiti.
Chi è l’istituzione che rilascia la Qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio?
L’unica istituzione preposta al rilascio della Qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Che caratteristiche ha la Qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio?
È personale, ossia legata alla persona fisica del tecnico, non all’azienda per cui svolge la propria attività.
È specifica per il presidio oggetto di qualifica: un tecnico che svolge la manutenzione a diverse tipologie di presidii antincendio dovrà ottenere la qualifica per ciascun presidio oggetto della sua attività di manutenzione.
Non ha scadenza: una volta sostenuto con successo l’esame di qualifica, non va sostenuto nuovamente con il passare degli anni. Resta comunque l’obbligo del Tecnico Manutentore Antincendio di mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa.
L’ attestato di qualificazione ha una validità di 5 anni, al termine del quale si dovrà svolgere un corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ed in particolare delle normative tecniche applicabili ai presidi antincendio oggetto di formazione della durata non inferiore al 50% delle ore previste per la parte teorica per l’attrezzatura di riferimento di cui allegato II del D.M. 1° settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni. In caso di non adempimento, il tecnico manutentore qualificato perde temporaneamente la qualifica e viene sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti.
INFORMAZIONI PER LE AZIENDE DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO
Come si ottiene la qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato?
Il Tecnico che desidera svolgere attività di manutenzione ordinaria degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio deve:
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- Svolgere un percorso formativo con contenuti minimi definito dall’Allegato II – DM 1 settembre 2021 e successiva Circolare del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2021.
- Successivamente al corso, sottoporsi alla prova d’esame con il C.N.VV.F.
- A seguito del superamento dell’esame il manutentore otterrà l’attestazione di qualifica.
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Quali sanzioni incorrono qualora la manutenzione antincendio venisse eseguita da un manutentore privo di qualifica?
Il Tecnico Manutentore antincendio è ormai una figura che svolge una funzione professionale regolamentata dal D.M. 1.9.2021. Chi dovesse esercitare tale professione “abusivamente”, commette un reato e incorre nelle sanzioni civili e penali previste dal Codice Civile e dal Codice Penale. A fronte di una denuncia o di un incidente, si aprirà un fascicolo presso il Tribunale competente per territorio e sarà il Giudice del Tribunale a stabilire le sanzioni nei confronti del soggetto interessato.
Chi sono i soggetti formatori autorizzati per l’erogazione dei corsi di formazione volti all’ottenimento della Qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio?
L’elenco dei soggetti formatori autorizzati è disponibile sul sito web del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In cosa consiste l’esame di qualifica (percorso ordinario – CASO 1)?
La commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per ogni singola prova:
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- Valutazione del curriculum vitae (facoltativo) integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato: fino a 10 punti;
- Prova scritta sviluppata da almeno 20 domande a risposta multipla oppure da una prova scritta composta da almeno 6 domande a risposta aperta: fino a 20 punti;
- Prova oral-pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale e per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle altre prove o per approfondire il livello di conoscenza del candidato: fino a 70 punti (50 per la parte pratica + 20 per la parte orale).
L’esame si intende superato se il candidato ottiene un voto complessivo non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna prova con un punteggio non inferiore alla metà del massimo.
In cosa consiste l’esame di qualifica (norma transitoria – CASO 2)?
La procedura denominata CASO 2 afferisce alle sole norme transitorie e potrà essere attivata solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti (esperienza triennale nel campo della manutenzione del presidio oggetto d’esame) alla data del 25 settembre 2022.
La commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per ogni singola prova:
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- Valutazione del curriculum vitae (obbligatorio): fino a 10 punti;
- Prova oral-pratica: fino a 70 punti (50 per la parte pratica + 20 per la parte orale);
L’esame si intende superato se il candidato ottiene un voto complessivo non inferiore a 50.
Come è nominata e composta la commissione d’esame?
La commissione è nominata dalla Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, nel caso in cui l’esame venga effettuato dalle strutture centrali del C.N.VV.F., oppure è nominata dalla Direzione Regionale competente per territorio, nel caso in cui l’esame venga svolto dalle strutture territoriali.
La commissione è composta da:
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- Presidente: dirigente che espleta funzioni operative del C.N.VV.F.
- Segretario: ispettore o direttivo che espleta funzioni operative del C.N.VV.F.
- Terzo membro: ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F.
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Dove si svolgeranno gli esami di qualifica?
L’organizzazione degli esami è affidata ai soggetti formatori presenti sul mercato da almeno 3 anni.
L’elenco delle sedi d’esame che ogni soggetto formatore autorizzato ha presentato ai VV.F. è disponibile sul sito web del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Cosa accade in caso di non superamento dell’esame?
In caso di non idoneità, il candidato dovrà ripresentare la domanda d’esame tramite portale e avrà la possibilità di ripetere la prova una sola volta. Qualora l’esito fosse nuovamente negativo, il candidato sarà tenuto a ripetere (per il caso 1) o a frequentare ex novo (per il caso 2) il corso di formazione erogato dai soggetti formatori abilitati.
INFORMAZIONI PER I CLIENTI DELLE AZIENDE DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO
Come posso controllare che un Tecnico Manutentore Antincendio sia Qualificato?
Verrà attivato sul sito web del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco una piattaforma in cui verranno pubblicati tutti i nominativi dei Tecnici Manutentori Antincendio Qualificati.
Se all’entrata in vigore dell’Articolo 4 del DM 1 settembre 2021 un tecnico non ha ancora avuto modo di svolgere l’esame di qualifica, può comunque continuare a svolgere la propria attività?
Nelle more dell’espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell’esame e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività. Al momento dell’approvazione dell’istanza d’esame il manutentore riceve il Nulla Osta Temporaneo che lo abilita a proseguire la propria attività, in attesa di sostenere l’esame.
Cosa posso chiedere per verificare la preparazione dei tecnici in assenza della qualifica?
In attesa che le aziende di manutenzione abbiano la possibilità di far svolgere gli esami di qualifica ai propri tecnici, i clienti possono richiedere alla ditta di manutenzione evidenza di possesso dei requisiti per accedere all’esame di qualifica:
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- Nulla Osta Temporaneo emesso dal portale del C.N.VV.F. che attesta che il tecnico è stato ammesso all’esame ed è in attesa di sostenerlo.
- Nel caso in cui il manutentore non abbia ancora presentato istanza d’esame: Attestati dei corsi di formazione svolti dai tecnici manutentori che rispecchino i contenuti minimi definiti del DM 1 settembre 2021 oppure in alternativa, Curriculum Vitae del tecnico attestante l’esperienza su campo, almeno triennale a decorrere dalla data del 25 settembre 2022, per la manutenzione dello specifico presidio oggetto di manutenzione.
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Si ricorda che fino alla data di entrata in vigore del articolo 4 del DM 1 settembre 2021, che prevede l’obbligo di qualifica dei tecnici manutentori antincendio, i tecnici manutentori possono continuare a svolgere la propria attività anche senza essere in possesso dei requisiti minimi, o con la formazione “in progress”.
NORMA TRANSITORIA
Se all’entrata in vigore dell’Articolo 4 del DM 1 settembre 2021 un tecnico non ha ancora avuto modo di svolgere l’esame di qualifica, può comunque continuare a svolgere la propria attività?
A fronte della presentazione dell’apposita richiesta di ammissione all’esame, nelle more dell’espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell’esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività. Al momento dell’approvazione dell’istanza d’esame il manutentore riceve il Nulla Osta Temporaneo che lo abilita a proseguire la propria attività, in attesa di sostenere l’esame.
I corsi svolti dai produttori prima dell’entrata in vigore del DM 1 settembre 2021, sono validi per la presentazione della richiesta d’esame?
I corsi svolti da soggetti terzi, diversi dai soggetti formatori individuati dal DM 1 settembre 2021, vanno a concorrere all’acquisizione di punteggio nella valutazione del Curriculum Vitae ma non vanno a rappresentare il requisito minimo formativo per accedere all’esame.
CASO 2 – TECNICO CON ESPERIENZA TRIENNALE
In cosa consiste il caso 2 della norma transitoria?
I tecnici che alla data di entrata in vigore del DM (25 settembre 2022) hanno maturato un’esperienza almeno triennale nel campo della manutenzione antincendio dello specifico presidio oggetto di qualifica, possono accedere direttamente alla valutazione dei requisiti di cui al punto 4 dell’Allegato II del DM 1 settembre 2021.
Quali sono i requisiti minimi per l’ottenimento della qualifica?
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- Valutazione del curriculum vitae del candidato attestante l’esperienza nel campo della manutenzione antincendio dello specifico presidio oggetto di qualifica, corredato di attestazione di servizio per l’azienda per cui ha lavorato e dell’attività formativa svolta in passato.
- Valutazione delle competenze tramite prova d’esame: svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica (Art. 2, comma 2, del DM 13 settembre 2024). La valutazione dei requisiti sarò svolta con la sola prova oral-pratica.
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Sono in possesso di certificazione di parte terza, che vantaggi posso ottenere?
Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati con un’attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da Accredia prima dell’entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti 3.1-3.14 dell’allegato II del citato D.M. vengono riconosciuti 5 punti per la certificazione sopracitata e 10 punti per il curriculum vitae che quindi è esente dalla valutazione da parte della commissione esaminatrice.
Un tecnico ha svolto un corso di formazione in passato e un esame di qualifica con ente terzo. Per poter accedere all’esame di qualifica con il C.N.VV.F. è necessario adeguare la formazione?
Sì, i corsi devono essere portati a soddisfare i contenuti minimi descritti nell’allegato II del DM 1 settembre 2021.
Che termini ci sono per adeguare la formazione?
Possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Vuoi saperne di più su come si collocano d’ora in avanti le certificazioni di parte terza?