Decreto ControlliDM 1 settembre 2021
Il Decreto Controlli rappresenta un freno ai manutentori improvvisati e alla mala-manutenzione perché la professione del Tecnico Manutentore Antincendio diventa finalmente una professione regolamentata. Associazione M.A.I.A., attraverso il Presidente e i Consiglieri delegati, prende parte ai lavori dell’Osservatorio, organo istituito nell’ambito della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del C.N.VV.F., con l’obiettivo di rappresentare gli interessi degli associati e del mercato della manutenzione antincendio. I docenti di Associazione M.A.I.A., inoltre, prestano la loro consulenza a nome dell’Associazione per l’attività dei Gruppi di Lavoro istituiti dal Ministero per lo sviluppo dei test e dei programmi d’esame in vista dell’entrata in vigore dell’art. 4 del Decreto Controlli.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 – DOWNLOAD
- Circolare Ministero dell’Interno 6/10/2021 – DOWNLOAD CIRCOLARE – Appendice I – Appendice II – Appendice III
- Circolare del Ministero dell’Interno del 07/11/2022 – DOWNLOAD
- Decreto del Ministero dell’Interno del 15 settembre 2022 – DOWNLOAD
- Circolare Ministero dell’Interno 13/03/2023 – DOWNLOAD
- Decreto del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2023 – DOWNLOAD
- Decreto del Ministero dell’Interno del 13 settembre 2024 – DOWNLOAD
INFORMAZIONI GENERALI
Quali sono le principali novità introdotte dal DM 1 settembre 2021?
Il cosiddetto Decreto Controlli definisce i criteri generali per il controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, nel farlo istituisce per la prima volta in Italia la figura del Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato, rendendola una professione regolamentata.
Quali sono gli ambiti di applicabilità del DM 1 settembre 2021?
Si applica a tutti i luoghi di lavoro e riguarda tutte le operazioni di controllo periodico e manutenzione ordinaria degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo la regola dell’arte, così come definita dalle norme tecniche di manutenzione emanate dagli organismi di normazione nazionali (UNI), in esso citate.
Chi è il Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato e quali sono le sue responsabilità?
Persona fisica in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali definiti nell’Allegato II del Decreto: requisiti conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Il Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo la regola dell’arte definita dalle norme tecniche di manutenzione.
Il Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato ha l’obbligo di mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
Per quali mansioni d’ora in poi è necessario che il tecnico abbia ottenuto la Qualifica?
Tutti i tecnici che svolgono attività di manutenzione ordinaria su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, per poter proseguire la propria attività dopo la data di entrata in vigore del DM 1 settembre 2021, devono aver ottenuto la Qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio da parte del C.N.VV.F.
Ad oggi, non è invece necessaria alcuna qualifica personale per le operazioni di installazione e manutenzione straordinaria dei presidii antincendio, per le quali è invece necessario che l’azienda abbia specifici requisiti.
Chi è l’istituzione che rilascia la Qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio?
L’unica istituzione preposta al rilascio della Qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Che caratteristiche ha la Qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio?
È personale, ossia legata alla persona fisica del tecnico, non all’azienda per cui svolge la propria attività.
È specifica per il presidio oggetto di qualifica: un tecnico che svolge la manutenzione a diverse tipologie di presidii antincendio dovrà ottenere la qualifica per ciascun presidio oggetto della sua attività di manutenzione.
Non ha scadenza: una volta sostenuto con successo l’esame di qualifica, non va sostenuto nuovamente con il passare degli anni. Resta comunque l’obbligo del Tecnico Manutentore Antincendio di mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa.
INFORMAZIONI PER LE AZIENDE DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO
Come si ottiene la qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato?
Il Tecnico che desidera svolgere attività di manutenzione ordinaria degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio deve:
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- Svolgere un percorso formativo con contenuti minimi definito dall’Allegato II – DM 1 settembre 2021 e successiva Circolare del Ministero dell’Interno del 6 ottobre 2021.
- Successivamente al corso, sottoporsi alla prova d’esame con il C.N.VV.F.
- A seguito del superamento dell’esame il manutentore otterrà l’attestazione di qualifica.
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Quali sanzioni incorrono qualora la manutenzione antincendio venisse eseguita da un manutentore privo di qualifica?
Il Tecnico Manutentore antincendio è ormai una figura che svolge una funzione professionale regolamentata dal D.M. 1.9.2021. Chi dovesse esercitare tale professione “abusivamente”, commette un reato e incorre nelle sanzioni civili e penali previste dal Codice Civile e dal Codice Penale. A fronte di una denuncia o di un incidente, si aprirà un fascicolo presso il Tribunale competente per territorio e sarà il Giudice del Tribunale a stabilire le sanzioni nei confronti del soggetto interessato.
Chi sono i soggetti formatori autorizzati per l’erogazione dei corsi di formazione volti all’ottenimento della Qualifica di Tecnico Manutentore Antincendio?
L’elenco dei soggetti formatori autorizzati è disponibile sul sito web del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In cosa consiste l’esame di qualifica?
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- Valutazione del curriculum vitae integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato
- Prova scritta sviluppata da almeno 20 domande a risposta multipla oppure da una prova scritta composta da almeno 6 domande a risposta aperta
- Prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale
- Prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle altre prove o per approfondire il livello di conoscenza del candidato
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Come è nominata e composta la commissione d’esame?
La commissione è nominata dalla Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, nel caso in cui l’esame venga effettuato dalle strutture centrali del C.N.VV.F., oppure è nominata dalla Direzione Regionale competente per territorio, nel caso in cui l’esame venga svolto dalle strutture territoriali.
La commissione è composta da:
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- Presidente: dirigente che espleta funzioni operative del C.N.VV.F.
- Segretario: ispettore o direttivo che espleta funzioni operative del C.N.VV.F.
- Terzo membro: ispettore o direttivo dei ruoli tecnico-professionali del C.N.VV.F.
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Dove si svolgeranno gli esami di qualifica?
L’organizzazione degli esami è affidata ai soggetti formatori presenti sul mercato da almeno 3 anni.
L’elenco delle sedi d’esame che ogni soggetto formatore autorizzato ha presentato ai VV.F. è disponibile sul sito web del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
INFORMAZIONI PER I CLIENTI DELLE AZIENDE DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO
Come posso controllare che un Tecnico Manutentore Antincendio sia Qualificato?
Verrà attivato sul sito web del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco una piattaforma in cui verranno pubblicati tutti i nominativi dei Tecnici Manutentori Antincendio Qualificati.
Se all’entrata in vigore dell’Articolo 4 del DM 1 settembre 2021 un tecnico non ha ancora avuto modo di svolgere l’esame di qualifica, può comunque continuare a svolgere la propria attività?
A fronte della presentazione dell’apposita richiesta di ammissione all’esame, e quindi a fronte del possesso dei requisiti per accedere all’esame, nelle more dell’espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell’esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività.
Cosa posso chiedere per verificare la preparazione dei tecnici in assenza della qualifica?
In attesa che le aziende di manutenzione abbiano la possibilità di far svolgere gli esami di qualifica ai propri tecnici, i clienti possono richiedere alla ditta di manutenzione evidenza di possesso dei requisiti per accedere all’esame di qualifica:
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- Attestati dei corsi di formazione svolti dai tecnici manutentori che rispecchino i contenuti minimi definiti del DM 1 settembre 2021.
- In alternativa, Curriculum Vitae del tecnico attestante l’esperienza su campo, almeno triennale, per la manutenzione dello specifico presidio oggetto di manutenzione.
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Si ricorda che fino alla data di entrata in vigore del articolo 4 del DM 1 settembre 2021, che prevede l’obbligo di qualifica dei tecnici manutentori antincendio, i tecnici manutentori possono continuare a svolgere la propria attività anche senza essere in possesso dei requisiti minimi, o con la formazione “in progress”.
NORMA TRANSITORIA
Se all’entrata in vigore dell’Articolo 4 del DM 1 settembre 2021 un tecnico non ha ancora avuto modo di svolgere l’esame di qualifica, può comunque continuare a svolgere la propria attività?
A fronte della presentazione dell’apposita richiesta di ammissione all’esame, e quindi a fronte del possesso dei requisiti per accedere all’esame, nelle more dell’espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell’esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività.
I corsi svolti dai produttori prima dell’entrata in vigore del DM 1 settembre 2021, sono validi per la presentazione della richiesta d’esame?
È discrezione del soggetto formatore riconoscere corsi di formazione svolti da terzi e farsi carico della verifica che il programma svolto al tempo dell’esecuzione del corso sia conforme ai contenuti minimi imposti dal Decreto.
Non essendo il diretto organizzatore del corso, non potendone quindi valutare il rispetto dei requisiti minimi sia del programma che dei docenti utilizzati da enti diversi, Associazione M.A.I.A. non riconosce i corsi svolti dai produttori, ma solamente i corsi svolti da Associazione M.A.I.A. stessa secondo le linee guida consultabili su questo sito.
CASO 2 – TECNICO CON ESPERIENZA TRIENNALE
In cosa consiste il caso 2 della norma transitoria?
I tecnici con esperienza almeno triennale nel campo della manutenzione antincendio dello specifico presidio oggetto di qualifica, possono accedere direttamente alla valutazione dei requisiti di cui al punto 4 dell’Allegato II del DM 1 settembre 2021.
Quali sono i requisiti minimi per l’ottenimento della qualifica?
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- Valutazione del curriculum vitae del candidato attestante l’esperienza nel campo della manutenzione antincendio dello specifico presidio oggetto di qualifica, corredato di attestazione di servizio per l’azienda per cui ha lavorato e dell’attività formativa svolta in passato.
- Valutazione delle competenze tramite prova d’esame: svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica (Art. 2, comma 2, del DM 13 settembre 2024)
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Un tecnico con esperienza almeno triennale che non ha mai svolto formazione può accedere agli esami?
Questo è un punto in cui va prestata cautela: si suggerisce di attendere i primi esami pilota per averne la certezza. Dall’interpretazione della normativa, la mancanza totale di corsi formazione potrebbe essere motivo di mancata accettazione della richiesta d’esame.
CASO 3 – TECNICO CON ESPERIENZA TRIENNALE E CON CERTIFICAZIONE DI PARTE TERZA
In cosa consiste il caso 3 della norma transitoria?
I tecnici con esperienza almeno triennale nel campo della manutenzione antincendio dello specifico presidio oggetto di qualifica, che sono stati qualificati prima dell’entrata in vigore del DM 1 settembre 2021 con certificazione volontaria (emessa da ente terzo), a seguito di una frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nel DM 1 settembre 2021, la valutazione dei requisiti sarò svolta con la sola prova orale.
Un tecnico ha svolto un corso di formazione in passato e un esame di qualifica con ente terzo. Per poter accedere all’esame di qualifica con il C.N.VV.F. è necessario adeguare la formazione?
Sì, i corsi devono essere portati a soddisfare i contenuti minimi descritti nell’allegato II del DM 1 settembre 2021.
Che termini ci sono per adeguare la formazione?
Possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1° settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
In cosa consiste l’esame ridotto?
Per i tecnici manutentori rientranti nel caso 3 la prova d’esame sarà solo orale e non essendo prevista la prova scritta, la prova orale sarà finalizzata esclusivamente ad “approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato” e quindi a valutare le conoscenze, abilità e competenze del candidato anche per gli aspetti pratici che, come è noto, risultano di fondamentale importanza per il corretto espletamento dell’attività del manutentore dei presidi antincendio. DCPREV. 0012795 del 16/09/2022
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